gli altri stabilimenti in cui sono estratti o fabbricati prodotti soggetti alla presente legge;
c.
i punti franchi.
2 Non sono rilasciate autorizzazioni alle persone che depositano merci destinate unicamente all’uso proprio.
3 Il Consiglio federale fissa le condizioni per l’attrezzatura e l’esercizio dei depositi autorizzati; l’autorità fiscale rilascia l’autorizzazione.
4 L’autorizzazione è revocata:
a.
se le condizioni per il rilascio non sono più adempite o
b.
se il depositario autorizzato non osserva gli impegni derivanti dalla presente legge.
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per le merci oggetto di scorte obbligatorie.