Legge federale
|
Art. 2a Designazione dei biocarburanti 10
Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera d. 10 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |