Legge federale
|
Art. 39 Ricettazione fiscale
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare merci di cui sa o deve supporre che sono state sottratte all’imposta alla quale sono assoggettate, è punito secondo la pena applicabile all’autore dell’infrazione. |