Legge federale
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Art. 41 Inosservanza di prescrizioni d’ordine 39
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge o di un disposto esecutivo, un’istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi. 39 Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2020 08 (RU 2008 579; FF 2006 3889). |