Legge federale
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Art. 47 Olio da riscaldamento
1 Chiunque possiede merci che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate come olio da riscaldamento da usare in quanto tale e non sono state né colorate né marcate conformemente alle prescrizioni, deve pagare la differenza tra i dazi pagati e l’imposta gravante l’olio Diesel il giorno dell’entrata in vigore della presente legge, tranne per gli oli da riscaldamento medi e pesanti. 2 I consumatori di olio da riscaldamento non soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1; per gli stessi rimangono applicabili le disposizioni del diritto doganale. 3 L’autorità fiscale può rinunciare alla riscossione posticipata dell’imposta presso i consumatori soggetti alla tassa reversale in virtù del diritto doganale qualora essi si impegnino a utilizzare loro stessi la merce per il riscaldamento. |