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Art. 10 Successione fiscale
1 Il successore fiscale subentra alla persona soggetta all’imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge. 2 Sono reputati successori fiscali:
3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità. 4 Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge. |