del 21 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge: - a.
- gli oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (voce di tariffa 27074);
- b.
- gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (voce di tariffa 2709);
- c.5
- gli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; le preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per cento o più di olio di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono l’elemento di base; residui di oli (voce di tariffa 2710);
- d.
- il gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce di tariffa 2711);
- e.
- le preparazioni lubrificanti (voce di tariffa 3403).
2 Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge, sempre che siano utilizzate come carburanti: - a.
- l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione secondo il capoverso 1;
- b.
- gli idrocarburi aciclici e ciclici (voci di tariffa 2901 e 2902);
- c.
- gli alcoli aciclici e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2905);
- d.6
- gli eteri, gli eteri-alcoli, gli eteri-fenoli, gli eteri-alcoli-fenoli, i perossidi di alcoli, i perossidi di eteri, i perossidi di acetali e di emiacetali, i perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2909);
- e.
- i prodotti della voce di tariffa 3811, eccettuate le preparazioni antidetonanti e gli additivi per oli lubrificanti;
- f.
- i prodotti della voce di tariffa 3814;
- g.
- gli alchilbenzeni in miscele e gli alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 (voce di tariffa 3817);
- h.
- i prodotti della voce di tariffa 3824;
- i.7
- i biodiesel e le miscele della voce di tariffa 3826;
- j.8
- le altre merci che, miscelate o no, sono utilizzate o destinate a essere utilizzate come carburante.
3 Nel senso della presente legge si considera: - a.
- «imposta», l’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali;
- b.
- «importatore», chiunque trasporta una merce attraverso il confine, nonché la persona per conto della quale la merce viene importata;
- c.
- «depositario autorizzato», chiunque è in possesso di un’autorizzazione dell’autorità fiscale che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere, in un deposito autorizzato, merci non tassate;
- d.9
- «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.
4RS 632.10all. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 3 lug. 202001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2091). 6 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445). 7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331). 8 Introdotta dall’all. 3 n. 1 dell’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331). 9 Introdotta dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023, prorogata al 31 dic. 2024 (RU 2020 1269; 2022 262n. II; FF 2019 47194827; 2021 22522254).
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