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Art. 23 Garanzia dell’imposta
1 La Direzione generale delle dogane può esigere una garanzia:
2 La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 188930 sull’esecuzione e sul fallimento; l’opposizione al decreto di sequestro è esclusa. |