Art. 4 Sorgere del credito fiscale
1 Il credito fiscale sorge con l’immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s’intende: - a.
- per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica doganale;
- b.
- per le merci in depositi autorizzati (art. 27–32), il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
- c.
- per le merci svincolate da un regime di sospensione (art. 32), il momento secondo la lettera a o la lettera b;
- d.
- per le merci fabbricate al di fuori di un deposito autorizzato, il momento della loro fabbricazione.
2 Il credito fiscale sorge inoltre: - a.
- per la differenza d’imposta gravante le merci tassate che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti ad un’aliquota più elevata: nel momento in cui le merci sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione;
- b.
- per le merci esenti da imposta che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti all’imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione.
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