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Art. 45 Merci importate a un dazio di favore
Chiunque cede o utilizza a fini soggetti a un’imposta più elevata merci che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate a un’aliquota di favore in virtù del loro impiego, deve pagare la differenza tra l’imposta e i dazi pagati. |