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Art. 46 Merci all’interno e all’esterno di depositi autorizzati
1 Chiunque deposita al di fuori di depositi autorizzati merci che erano state depositate non sdoganate prima dell’entrata in vigore della presente legge deve pagare l’imposta il giorno dell’entrata in vigore della stessa. 2 I dazi di cui è comprovato il pagamento prima dell’entrata in vigore della presente legge per merci trovantisi in un deposito autorizzato il giorno dell’entrata in vigore della legge stessa sono restituiti su richiesta; la richiesta va indirizzata all’autorità fiscale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. |