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Art. 5 Autorità fiscale
1 L’autorità fiscale è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un’altra autorità.11 2 L’autorità fiscale conteggia le spese di riscossione sulle entrate dell’imposta sui carburanti. 11 Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |