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Art. 7 Assistenza amministrativa
1 L’autorità fiscale può invitare a collaborare:
2 Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all’autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale in materia di oli minerali, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell’accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell’autore. 3 Sono tenuti a informare l’autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell’esecuzione della presente legge:
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