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Art. 12b Agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili 13
1 Su richiesta, per i carburanti rinnovabili è accordata un’agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni. 3 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione di carburanti rinnovabili non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale. 4 Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei carburanti rinnovabili rispetto ai carburanti di origine fossile. 13 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651). |