Art. 12c Prova e tracciabilità dei carburanti rinnovabili 14
1 Chiunque intenda ottenere un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12bcapoversi 1 e 3. 2 La prova consiste in:
3 L’autorità fiscale può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti. 4 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l’onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte. 14 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651). |