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Art. 12e Neutralità dei proventi 16
1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2037, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell’olio Diesel. 2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina e l’olio Diesel contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate. 16 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2037 (RU 2024 376; FF 2022 2651). |