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Art. 18 Restituzione dell’imposta
1 È restituita l’imposta riscossa:
1bis L’imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.23 1ter La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.24 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.25 3 Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell’imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d’interesse generale. 3bis ...26 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti. 5 Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse. 23 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). 24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). 25 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651). 26 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651). |