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Art. 22 Esigibilità dell’imposta
1 L’imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale. 2 Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell’esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento. 3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l’aliquota. |