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Art. 2a Designazione dei carburanti rinnovabili 10
Il Consiglio federale designa i carburanti rinnovabili secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera d. 10 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376; FF 2022 2651). |