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Art. 34 Opposizione
1 Contro le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie. 2 Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. della L del 20 dic. 196831 sulla procedura amministrativa) si applicano per analogia alla procedura d’opposizione. |