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Art. 40 Violazione dell’obbligo di registrazione e di annuncio
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte nell’articolo 31 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all’autorità fiscale, è punito con la multa sino a 10000 franchi. |