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Art. 20a
3. Vincite in natura ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite 1Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD2 nonché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD, l'organizzatore è tenuto a soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile. 2La notifica deve essere fatta all'AFC per iscritto nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore. 3L'AFC inoltra la notifica all'autorità fiscale del Cantone di domicilio del vincitore. 4La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. 1 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951 |