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Art. 21
I. Condizioni generali del diritto al rimborso A. Rimborso dell'imposta sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite 1 1L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:
2Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta. 3Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1. 1 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). |