Art. 29
III. Esercizio del diritto al rimborso 1. Istanza 1Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente. 2L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. 3L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione dell'assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.1 1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |