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Art. 46
b. Trasferimento dei diritti di regresso1 1Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all'obbligo di addossare l'imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata. 1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |