Art. 5
1Non sono soggetti all'imposta preventiva: - a.1
- le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata;
- b.3
- i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol4 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c.5
- gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- d.
- gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale;
- e.6
- ...
- f.7
- le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD8;
- g.9
- gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11-13 della legge dell'8 novembre 193410 sulle banche, sempre che:
- 1.
- l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
- 2.
- il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
- h.11
- i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 201512 sull'infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
- i.13
- gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28-32 della legge sulle banche, sempre che:
- 1.
- il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
- 2.
- ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
- -
- per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell'emissione
- -
- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7-10a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 3.
- il prestito obbligazionario sia emesso tra l'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.
1bisIl rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)14.15 2L'ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.16 1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765). 2 RS 642.11 3 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 4 RS 951.31 5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241). 6 Introdotta dall'art. 25 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RU 1988 1420; FF 1984 I 908). Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). 7 Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545 4549; FF 2003 7053 7093). 8 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). 9 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (RU 2012 5981; FF 2011 5885). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795). 10 RS 952.0 11 Introdotta dal n. 7 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). 12 RS 958.1 13 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795). 14 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Introdotto dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241). 16 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241).
|