|
Art. 52
3. Rimborso da parte del Cantone a. Decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva 1L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso. 2Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione. 3Se l'istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata. 4Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell'AFC, conformemente all'articolo 57. |