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Art. 53
b. Reclamo 1La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. 2Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo. 3L'articolo 55 è riservato. |