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Art. 60
E. Rettificazione dei rendiconti cantonali 1Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all'articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.1 2L'autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta. 1 Nuovo testo giusta l'art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 1974 11; FF 1972 II 1068). |
