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Art. 64
IV. Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:
2È punito anche chiunque agisce per negligenza. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). |