|
Art. 71
1Con l'entrata in vigore della presente legge, la tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano d'essere in vigore. 2Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data. 3Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pagata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l'entrata in vigore della presente legge. 4Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 19211 concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro. |