Art. 16
5. Scadenza; interessi di mora 1L’imposta preventiva scade:
2Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.4 2bisNon è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
3Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento. 1 Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). |