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Art. 33
B. Rimborso dell’imposta sulle prestazioni d’assicurazione 1Il beneficiario di una prestazione d’assicurazione decurtata dell’imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l’attestazione della deduzione rilasciatagli dall’assicuratore (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all’assicurazione. 2Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all’AFC; il diritto si estingue se l’istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita. 3Gli articoli 31 capoverso 4 e 32 capoverso 2 sono applicabili. |