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Art. 35
2. Autorità cantonali 1L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. 2Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall’amministrazione. 3I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d’esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l’imposta preventiva (uffici cantonali dell’imposta preventiva). 4Le disposizioni cantonali d’esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione alla Confederazione1. 1 Espr. mod. dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). |