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Art. 39
2. Obbligo di fornire informazioni 1Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell’imposta; egli è tenuto in particolare a:
2La contestazione dell’obbligo di pagare l’imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall’obbligo di fornire informazioni. 3Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’AFC emana una decisione formale.1 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |