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Art. 40
3. Verifica 1L’AFC controlla se viene soddisfatto l’obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell’imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20. 2L’AFC, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente. 3Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli. 4Se la controversia non può essere composta, l’AFC prende una decisione. 5Le costatazioni fatte in occasione d’un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione dell’imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.2 1 RS 952.0 |