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Art. 42
5. Reclamo1 1Le decisioni dell’AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. 2Il reclamo deve essere presentato per iscritto all’AFC; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. 3Se il reclamo è ammissibile l’AFC riesamina la decisione, senz’essere vincolata alle conclusioni presentate. 4La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge. 5La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |