1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 42
5. Reclamo
1 Le decisioni dell’AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
2 Il reclamo deve essere presentato per iscritto all’AFC; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.
3 Se il reclamo è ammissibile l’AFC riesamina la decisione, senz’essere vincolata alle conclusioni presentate.
4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge.
5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.