Legge federale
|
Art. 34a84
1a. Procedure elettroniche 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell’istante. 84 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215). |