Legge federale
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Art. 70b131
IV. Disposizione transitoria della modifica del 15 dicembre 2000 Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio 2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all’inizio dell’anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile 131 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390). |