1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 16
5. Scadenza; interessi di mora
1 L’imposta preventiva scade:
a.
sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD62 e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);
d.
sulle prestazioni d’assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.
2 Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.63
2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
a.
l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione;
l’articolo 20a e le sue disposizioni d’esecuzione; o
b.
l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.65
3 Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento.
60 Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
61Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013).
63 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
64 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).