Legge federale
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Art. 27
B. Provvigione dei Cantoni 1 L’aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell’imposta preventiva ammonta al 10 per cento. 2 La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all’inizio dell’anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l’ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali. 7Nuovo testo giusta il n. II 12 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |