1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 21
A. Rimborso dell’imposta sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite
I. Condizioni generali del diritto al rimborso
1 L’avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:
a.
per l’imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile;
per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD72 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: se al momento dell’estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto.
2 Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d’eludere un’imposta.
3 Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l’ordinanza d’esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.
71Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).