Legge federale
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Art. 2777
4. Portatori stranieri di quote di investimenti collettivi di capitale I portatori, domiciliati all’estero, di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol78 hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l’80 per cento del reddito provenga da fonte estera. 77 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701). |