Legge federale
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Art. 641
II. Vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite 1 L’imposta preventiva sulle vincite ai giochi in denaro ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD42. 2 L’imposta preventiva sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD. 41 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). 42 RS 642.11 |