1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 67
B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo; infrazioni nella procedura cantonale
1 La legge federale del 22 marzo 1974124 sul diritto penale amministrativo è applicabile; l’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’AFC.125
2 È fatto obbligo all’autorità cantonale di denunciare all’AFC le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.
3 Per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 64), l’autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.