Legge federale
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Art. 8
2. Eccezioni 1 Sono esentate dall’imposta preventiva:
2 L’ordinanza d’esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l’AFC può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso. |