1 Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD51 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.52La capitalizzazione d’interessi o la decisione di trasferire la sede all’estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.
1bis Se una società acquista ai sensi dell’articolo 4acapoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.53
1ter Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell’accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).54
2 Per le prestazioni d’assicurazione, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
3 Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all’atto dell’esecuzione effettiva.
51 RS 642.11
52 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
53 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
54 Introdotto dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).