1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
3. Vincite in natura ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite
1 Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD68 nonché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD, l’organizzatore è tenuto a soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.
2 La notifica deve essere fatta all’AFC per iscritto nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore.
3 L’AFC inoltra la notifica all’autorità fiscale del Cantone di domicilio del vincitore.
4 La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita.
67 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951