1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 22
II. Aventi diritto
1. Persone fisiche
a. Diritto al rimborso
1 Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.
2 L’ordinanza d’esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano.